Le competenze dell'ingegnere
|
La professione dell’ingegnere è regolata dal regio decreto n. 2537/1925. In esso sono delineate le mansioni che possono e debbono essere riservate agli ingegneri; in particolare, nell’art. 51, si trova una chiara elencazione di quali debbano essere gli incarichi di un ingegnere. Esso infatti sancisce che: “sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta, la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”
La professione dell’ingegnere può essere svolta nell’ambito di una struttura societaria, pubblica o privata, in associazione, o singolarmente, con uno studio professionale. Nel primo caso solitamente una società ha necessità che siano ricoperti diversi ruoli (ingegneria, gestione del progetto, costruzione, avviamento, acquisti, ecc.). Nel secondo caso, invece, cioè quando un ingegnere opera associato ad uno studio professionale o come libero professionista, solitamente l’attività è rivolta alla sola parte di progettazione, gestione del progetto e/o di Direzione dei lavori.
Il libero professionista Il libero professionista, nell’esercizio della propria attività, opera su incarico di un altro soggetto. Nell’espletamento dell’incarico ed in relazione al contenuto del medesimo, può trovarsi in situazioni che implicano rapporti con la pubblica amministrazione, con il conseguente dovere di osservanza della normativa che disciplina i vari settori nei quali la prestazione professionale deve essere eseguita. Basti pensare alla normativa urbanistica ed edilizia, alla tutela dei beni culturali e dell’ambiente, alla normativa sull’inquinamento idrico ed atmosferico, a quella antisismica, al risparmio energetico, ecc. Per quanto concerne la figura del “libero professionista” quale progettista, la progettazione non deve rispondere soltanto alle regole dell’arte, ma essere coerente con generali e specifici interessi del committente.
|